Estratto del D.P.R. n°194 del 08.02.2001
"Regolamento recante nuova disciplina della
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di
protezione civile"
Organizzazione di
Volontariato di Protezione Civile (art. 1):
...Organismo liberamente costituito, senza fini di
lucro, che svolge o promuove, avvalendosi
prevalentemente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti,
attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione
di:
1. Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo
che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai
singoli e amministrazioni competenti in via ordinaria;
2. Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo
che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di
più enti o amministrazioni competente in via ordinaria;
3. Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che,
per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e
poteri straordinari nonché attività di formazione e addestramento
nella stessa materia.
… le organizzazioni di volontariato di P.C. forniscono
all'autorità competente ogni possibile e fattiva collaborazione ......
… i compiti delle organizzazioni di volontariato in
emergenza vengono individuati nei piani di protezione civile, in
relazione alla tipologia del rischio di affrontare, alla natura ed alla
tipologia delle attività esplicate dall'organizzazione
… le organizzazioni di volontariato prendono parte
alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione
civile
Modalità di intervento delle organizzazioni di
volontariato nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso (art.
11)
Nelle attività di soccorso le organizzazioni
intervengono su esplicita richiesta dell'autorità competente,
…, che
ne assicura il coordinamento.
… Ove aderenti ad una o più organizzazioni si trovino
sul luogo al momento del verificarsi di un evento, nell'assoluta
impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono
intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare
immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di
protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli
interventi di soccorso.